IL GIUDICE DI PACE
   Ha emesso la seguente ordinanza sciogliendo  la  riserva  formulata
 all'udienza  del  21  marzo  1997 nella causa recante il n. 1637/1996
 ruolo  aff.  cont.  civ.  vertente  tra:   Schiavo   Pietro   Gerardo
 rappresentato  e  difeso  dal  dr.  proc. Carmine D'Andrea, dr. proc.
 Fabrizio Violante, dr. Maurizio  Morelli  e  dr.  Giuliano  Gallotta,
 contro   Ministero   delle   finanze  in  persona  del  suo  Ministro
 pro-tempore - convenuto, contumace, e  Automobile  club  d'Italia  in
 persona  del  suo  legale  rappresentante  pro-tempore  -  convenuto,
 contumace.
   Visto l'atto di citazione avanzato da Schiavo Pietro Gerardo,  come
 in  atti  domiciliato  e  rappresentato,  contro  il  Ministero delle
 finanze in persona del suol Ministro pro-tempore e A.C.I. in  persona
 del suo legale rappresentante pro-tempore;
   Visto  l'intervento  volontario  ex  art. 105 c.p.c. spiegato dalla
 sig.ra Mele Rosanna, sig. Giuseppe Serrelli e Codacons in persona del
 suo legale rappresentante pro-tempore tutti rappresentanti  e  difesi
 dal dr. proc. Michelangelo Trapanese;
   Considerato  che  con  la detta citazione le parti costituite hanno
 eccepito che la sovrattassa  annuale  a  favore  dello  Stato  per  i
 veicoli azionati con motore diesel - cosi' come stabilito dall'art. 8
 d.-l.    8  ottobre 1976, n. 691 e' stata abrogata dall'art. 3, comma
 149 della legge  n.  549/1995  recipiente  la  direttiva  comunitaria
 91/441/CEE   per   i   veicoli  aventi  le  caratteristiche  tecniche
 risultanti da annotazioni sulla carta di circolazione di che all'art.
 65, comma 5 d.-l. 30 agosto 1993, n. 331,  convertito  con  legge  29
 ottobre  1993, n. 427 per la qual cosa le parti istanti chiedevano la
 restituzione delle somme  pagate  ed  indebitamente  percepite  dalle
 convenute in quanto non dovute;
   Considerato  che non possono usufruire del beneficio dell'esenzione
 dal  pagamento  della  sovrattassa  i  proprietari  dei  veicoli  con
 alimentazione  a gasolio conformi alla recepita direttiva comunitaria
 91/441/CEE - annotata sulla carta  di  circolazione  -  immatricolati
 anteriormente al 3 febbraio 1992;
   Atteso   che  questa  discriminante  diversita'  di  trattamento  e
 difforme  applicazione  della  norma  denota  disuguaglianza  e   non
 uguaglianza  di trattamento dei cittadini innanzi alla legge e quindi
 violazione  di  un  principio   fondamentale   della   nostra   Carta
 costituzionale, l'art.  3.
   Tanto    premesso   la   complessiva   questione   incidentale   di
 costituzionalita' sollevata appare chiaramente rilevante nel presente
 giudizio in  quanto  l'esito  di  quest'ultimo  e'  dipendente  dalla
 risoluzione della questione sollevata.
   Al   promovimento   della  questione  appena  cennata  consegue  la
 necessita' dell'assolvimento degli  adempimenti  che  saranno  meglio
 specificati in parte dispositiva, nonche' la sospensione del presente
 giudizio ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 23 legge 11 marzo 1953, n.
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